Statuto
Statuto della "Fondazione Nazionale Tecnica Agricola - ambiente ed alimenti"
in sigla "Fo .N. T .A. Academy"
Allegato "A" al Repertorio n. 80.942 Raccolta n. 47 . 696
1.1 E’ istituita una fondazione di diritto privato denominaca “Fondazione Nazionale Tecnica Agricola — ambiente ed alimenti”, in sigla “Fo.N.T.A. Academy”, di seguito indicata anche più semplicemente come “Fondazione”.—
1.2 La Fondazione ha sede in Roma, via Principe Amedeo n.23.—
1.3 La Fondazione non ha scopo di lucro.-
1.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità della Fondazione stessa.—
1.5 E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.—
1.6 La Fondazione ha durata illimitata.-
2.1 La Fondazione, senza alcuno scopo di lucro, persegue il fine della continuità nello svolgimento delle professioni agricole, della crescita professionale dei loro esponenci e del conseguente incremento nella contribuzione previdenziale, da perseguire attraverso attività di educazione, istruzione e formazione professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati in ambito agricolo, ambientale, edilizio, catastale e agro—alimentare.—
2.2 In particolare la Fondazione, per il raggiungimento dello scopo, svolge le seguenti actività, sempre senza alcuno scopo di lucro:
– progettare, promuovere, realizzare, sostenere, sviluppare, e coordinare attività formative, informative, divulgative, promozionali, di studio, ricerche, servizi, convegni, scambi internazionali, in campo tecnico scientifico, professionale, previdenziale, giuridico economico, culturale e sociale dell’agricoltura, dell’ambiente, del territorio e degli alimenti;
– organizzare, promuovere, sostenere la formazione in materia agraria nella scuola, in particolare attraverso l’alternanza scuola/lavoro, nella formazione professionalizzante, nel praticantato, nella formazione permanente e nell’informazione dei diplomati degli Istituti lecnici Agrari, degli Istituti d’Istruzione Superiore, degli Istituti Tecnico Superiori, dei laureati, nonché dei soggetti della rappresentanza e operatori dell’agricoltura, dell’ambiente, del territorio e degli alimenti. La Fondazione può organizzare attività formative per scuole, centri di formazione, università pubbliche e private e soggetti privati di formazione;
– organizzare, promuovere, sostenere attività formative per promuovere la cultura professionale del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato e gli aspetti caratterizzanti il nuovo welfare e per favorire e anticipare l’ingresso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro,
– progettare, organizzare e promuovere studi, ricerche, analisi storiche, culturali, sociali, professionali, economico produttive, tecnico giuridiche, finalizzati all’insegnamento nei corsi dì studio abilitanti all’Iscrizione all’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e all’Ente ENPAIA – Gestione Separata Periti Agrari;
– promuovere, sostenere, organizzare azioni ed eventi volti alla massima diffusione del modello di Welfare offerto dall’Ente ENPAIA – Gestione Separata Periti Agrari, anche coinvolgendo istituzioni scolastiche, formative, universitarie, enti di ricerca pubblici o privati, enti, organizzazioni, soggetti individuali o collettivi privati o pubblici aventi ad oggetto finalità correlate o analoghe,
– promuovere e stimolare l’interesse diffuso, di soggetti pubblici e privati, alle problematiche attinenti all’esercizio della professione intellettuale, d’impresa, dei lavori e della previdenza degli iscritti all’albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e dell’Ente ENPAIA — Gestione Separata Periti Agrari,
– attuare o sostenere ogni azione o evento che promuova la professionalità degli iscritti all’albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e gli aspetti caratterizzanti il nuovo welfare di categoria e di categorie professionali operanti nei settori agricolo, ambientale, territoriale e degli alimenti,
– organizzare, promuovere, sostenere scambi e gemellaggi culturali e professionali internazionali con organismi stranieri e internazionali aventi scopi e finalità analoghe o correlate nei paesi dell’Unìone Europea e nei paesi excra Unione;
– promuovere, organizzare e sostenere eventi pubblici e privati finalizzati allo scambio culturale e professionale, al confronto e al dialogo fra le categorie del mondo agricolo, agro—alimentare, ambientale e territoriale italiano e internazionale,
– promuovere relazioni e iniziative congiunte con altri soggetti individuali o collettivi, pubblici o privati, categorie professionali ed organizzazioni sindacali e datoriali aventi scopi e finalità analoghe o correlate.-
3.1 La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione annuale degli interventi. Gli interventi possono essere realizzati direttamente o in collaborazione con terzi, oppure attraverso contributi a favore di progetti e iniziative proposte e realizzate da terzi.
3.2 L’organizzazione interna della Fondazione e l’attività diretta al perseguimento degli scopi istituzionali sono disciplinate, in via generale, mediante apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.
3.3 Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per le proprie esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia, rispettando il principio di economicità della gestione ed osservando criteri prudenziali di limitazione del rischio. La Fondazione può compiere ogni operazione di qualsiasi natura, nessuna esclusa, tempo per tempo consentita dalle leggi vigenti e dallo Statuto, connessa o strumentale al conseguimento degli scopi istituzionali.
3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l’altro:
a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui (senza l’esclusione di altri):
– accettare lasciti e donazioni a qualsiasi titolo,
– assumere mutui esclusivamente finalizzaci a giustificati
– interventi sugli immobili di proprietà,
– stipulare convenzioni di qualsiasi genere, con enci pubblici o privati, anche operanti in Stati esteri, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione,
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locataria, comodataria o posseduti a qualsiasi titolo;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività programmate, nonché del patrimonio immobiliare,
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia coerente con i propri scopi statutari,
e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’edicoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli oggetti di pubblicità,
f) concordare con soggetti terzi condizioni agevolate per la fruizione e/o cessione di beni e servizi in genere da offrire ai Periti Agrari ed ai Periti Agrari Laureati, con particolare riferimento ai servizi bancari ed assicurativi.-
3.5 Al fine di perseguire gli scopi statutari e ferma restando la natura non profit della Fondazione, la sua operatività è indirizzata, nel rispecto e nei limiti delle norme sugli enti non commerciali, a perseguire una gestione finanziariamente autosufficiente. Pertanto, potranno attuarsi anche rapporti giuridici strumentali volti ad assicurare proventi in grado di fare fronte agli oneri di gestione.-
3.6 Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione può, tra l’altro, provvedere alla raccolta di fondi ai sensi della vigente normativa in materia.—
4.1 Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione stessa, quale ence senza finì di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.—
4.2 Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal fondo di dotazione conferito dai Costituenti “COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI” e “ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETII E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA (E.N.P.A.I.A.)”.-
4.3 Il patrimonio si incrementa anche per effetto di contributi e donazioni provenienti da altri soggetti pubblici e privati e per effetto altresi dei proventi derivanti dalla organizzazione di eventi ed attività formative.—
Le rendite del patrimonio della Fondazione ed eventuali proventi, contributi e donazioni non espressamente destinati all’incremento del patrimonio stesso, saranno comunque utilizzati per il conseguimento degli scopi della Fondazione.-
4.4 La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.—
4.5 La Fondazione provvede all’adempimento dei propri scopi statutari con:
– il fondo di dotazione ed i redditi da esso derivanti,
– i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,
– gli eventuali contributi pubblici e privati,
– ogni altro provento comunque derivante dalla gestione,
– i contributi eventualmente deliberati dal Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati.-
4.6 La Fondazione non può alienare sotto qualsiasi forma i beni immobili eventualmente ricevuti in dotazione, né costituire sugli stessi garanzie reali, salvo che per eventuali mutui destinati al servizio degli immobili medesimi, o alla loro ristrutturazione e conservazione.—
4.7 La Fondazione destina le rendite secondo il seguente ordine:
a) – alle spese di funzionamento, nel rispetto di princìpi di adeguatezza delle spese, alla struttura organizzativa ed all’attività svolta dalla Fondazione,
b) – agli oneri fiscali;
c) – a riserva nella misura eventualmente determinata dall’Organo di Controllo o dal Revisore Legale qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi dì legge o comunque secondo criteri prudenziali;
d) – il residuo alle attività proprie della Fondazione secondo quanto previsto dalla programmazione periodica.—
4.8 Eventuali perdite, anche se relative alla fase di avvio delle attività della Fondazione, non possono comunque essere ripianate dall’”Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (E.N.P.A.I.A.)”, potendo eventualmente essere ripianate dal “Collegio Nazionale dei Periti Agrari“ con sua autonoma deliberazione.
Sono organi della Fondazione:
1) il Consiglio Direttivo,
2) il Presidente e il Vice-Presidente;
3) l’Organo di Controllo.-
La Fondazione può dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico.-
6.1 I titolari e i componenti degli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.—
6.2 Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo o del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile,
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorìtà Giudiziaria o condannati con sentenza penale irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società e organismi da quest’ultima controllati o partecipati, nonché i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al secondo grado incluso,
d) coloro che abbiano causato danni alla Fondazione, accertati con sentenza anche non definitiva, o abbiano liti pendenti con essa.-
6.3 I componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo ed eventualmente del Comitato Tecnico Scientifico che, dopo la loro nomina, vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate ai commi precedenti devono tempestivamente informarne l’organo di appartenenza per i provvedimenti di competenza, in caso di Organo di Controllo monocratico, tale informativa deve essere fornita al Consiglio Direttivo.-
6.4 La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente dell’Organo di Controllo.—
7.1 I titolari e i componenti degli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell’organo di appartenenza qualora, in qualunque momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 6, in caso di Organo di Controllo monocratico, tale dichiarazione deve avvenire da parte del Consiglio Direttivo.-
7.2 I componenti degli organi collegiali della Fondazione che non intervengano personalmente per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell’organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell’organo medesimo.—
8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da tre a sette, nominati di comune accordo dal Presidente dell’ Ente Fondatore ’COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI” e dal Presidente del Comitato dell’”ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGAII IN AGRICOLTURA (E.N.P.A.I.A.) – GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI“; essi restano in carica cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.
Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, i Presidenti dei suddetti Enti Fondatori, esprimendo il loro parere preventivo in ordine ad ogni delibera del Consiglio stesso.-
8.2 I membri del Consiglio Direttivo eletti eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione e approvano il Regolamento per il funzionamento dello stesso.
8.3 Trenta giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente della Fondazione chiede ai Presidenti degli Enti Fondatori di nominare il nuovo Consiglio Direttivo.
8.4 Il nuovo Consiglio Direttivo è convocato dal consigliere anziano, individuato era quelli nominati secondo i criteri di cui all’articolo 10.4, per l’insediamento e per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’inizio del loro mandato.
8.5 Alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo resta in carica fino all’insediamento del successivo Consiglio.
8.6 I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati anche senza giusta causa con decisione congiunta e motivaca dei Presidenti degli Enti Fondatori.-
8.7 In caso di anticipata cessazione dall’incarico di uno dei consiglieri, i Presidenti degli Enti Fondatori provvedono tempestivamente a nominare il sostituto, il quale scade insieme agli altri consiglieri in carica all’atto della nomina. Nel caso in cui l’anticipata cessazione dall’incarico riguardi il Presidente o il Vice Presidente della Fondazione, dopo la nomina del sostituto, deve essere effettuata anche la designazione del nuovo Presidente o Vice Presidente ai sensi dell’art. 8.2.
8.8 Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo che ne determina anche il Presidente e il Vice Presidente.-
8.9 I componenti cooptati dai Presidenti degli Enti Fondatori durano in carica per la durata del Consiglio stesso.—
8.10 Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla comunicazione avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio informa i Presidenti degli Enti Fondatori che procedono ad una nuova cooptazione.—
9.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.-
9.2 In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo le deliberazioni concernenti:
a) l’elezione del Presidente e del Vice Presidente e la nomina del Segretario della Fondazione,
b) l’approvazione e la modificazione dei regolamenti interni della Fondazione,
c) la verifica della sussistenza, per i propri componenti e per quelli dell’Organo di Controllo qualora monocratico, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto, nonché la tempestiva adozione di provvedimenti di decadenza,
d) la predisposizione e l’approvazione, entro il 30 settembre di ogni anno, del bilancio preventivo e del programma dì attività relative all’esercizio successivo,
f) la predisposizione e l’approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente accompagnato da una relazione sull’attività svolta,
g) le modalità di investimento del fondo di dotazione;
h) la stipula di contratti di compravendita, di locazione e di comodato senza limitazioni di tempo;
i) la contrazione di mutui e/o prestiti per le finalità statutarie;
l) l’accettazione di lasciti e donazioni,
m) la stipula di contratti di lavoro e/o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge,
n) l’impiego dei fondi per il raggiungimento degli scopi della Fondazione,
o) l’assunzione del personale.—
9.3 Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegati i poteri di cui alle lettere da a) a g) del comma 9.2 e di cui al comma 9.4. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio Direttivo in merito all’assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.—
9.4 Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, nei limiti consentiti dalla legge, le trasformazioni, fusioni e scissioni e le altre modificazioni dello Statuto.-
10.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due consiglieri o l’Organo di Controllo.—
10.2 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora. Deve essere spedito, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, ai singoli componenti il Consiglio ed ai componenti dell’Organo di Controllo.—
10.3 Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio e possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede della Fondazione, purché in Italia. E’ consentita la partecipazione alla riunione mediante video e/o audio conferenza.-
10.4 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di impedimento di entrambi dal consigliere anziano, intendendo per tale colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio, in caso di nomina contemporanea da quello più anziano di età.-
10.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.—
10.6 Per le deliberazioni non delegabili a norma dell’articolo 9.3 è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica.-
10.7 Tutti i verbali del Consiglio sono redatti dal Segretario.-
10.8 I verbali sono sottoscritti da chi ha presieduto l’adunanza e dal Segretario e trascritti su apposito libro tenuto con le modalità previste per le società per azioni.—
11.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Fondazione e ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.—
11.2 Il Presidente sovrintende all’andamento generale della Fondazione, svolge attività di impulso e di coordinamento dell’attività degli organì, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.-
11.3 Il Presidente, al pari degli altri Consiglieri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente rimane in carica fino alla nomina del successivo consiglio.-
11.4 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno e ne presiede e dirige le riunioni.—
11.5 Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente ha il potere di compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, tranne quelli non delegabili ai sensi dell’articolo 9.3, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione successiva. Nella stessa riunione, il Consiglio Direttivo può revocare i relativi atti, salvi i diritti acquisiti da terzi.-
11.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento. Il Presidente può delegargli lo svolgimento di proprie funzioni o il compimento di singoli atti.
11.7 Il Presidente può delegare ad altri consiglieri la rappresentanza della Fondazione per singoli atti o per categorie di atti.-
11.8 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono attribuite al Vìce Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, al consigliere anziano come definito all’articolo 10.4.-
12.1 L’Organo di Controllo, che può essere anche monocratico, è nominato dal Consiglio Direttivo e vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento, esso esercita inoltre il controllo contabile.-
12.2 In qualsiasi momento l’Organo di Controllo può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo ed a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione.-
12.3 Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del codice civile, tali componenti devono essere scelti cra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.-
12.4 Nel caso di Organo di Controllo Collegiale:
– esso si compone di tre membri effettivi, uno dei quali nominato Presidente, e di due supplenti; questi ultimi subentrano in ognì caso di cessazione di un membro effettivo, ma deve essere al più presto integrata la composizione. I nuovi nominati restano in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessorì.-
12.5 L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi.—
12.6 L’Organo dì Controllo assiste, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.-
13.1 Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono assistiti da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.—
13.2 Il Segrecario partecipa alle adunanze consiliari redigendone i verbali, cura la tenuta dei libri della Fondazione e compie ogni altra incombenza ad esso assegnata dal Consiglio Direttivo.—
13.3 Il Segretario cura, inoltre, gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali della Fondazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e collabora alla predisposizione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, collabora, inoltre, con il presidente per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.—
13.4 Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per l’esercizio delle funzioni di segretario.
14.1 Al Presidente e ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai membri dell’Organo di Controllo spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso o da gettoni di presenza per la partecipazione alle adunanze previste dal presente Statuto. Ai medesimi spetta, altresi, il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni.
14.2 La misura e le modalità di erogazione dell’indennità di carica o dei gettoni dì presenza spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e ai membri dell’Organo di Controllo sono deliberate dal Consiglio Direttivo.—
14.3 L’accettazione della carica da parte dei componenti dell’Organo di Controllo implica anche l’accettazione dell’emolumento relativo. Nel caso in cui i componenti del Consiglio Direttivo facciano parte del Consiglio del “Collegio Nazionale dei Periti Agrari” o del Comitato dell’”ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDEIII E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA (E.N.P.A.I.A.) – GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI”, essi hanno diritto al solo rimborso.—
14.4 Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza nella stessa giornata.—
14.5 I componenti del Comicato Tecnico Scientifico, qualora nominato, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità, e/o gettoni di presenza, tranne il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle loro funzioni.—
15.1 Il Comitato tecnico Scientifico, qualora nominato, è composto da un minimo di tre ed un massimo dì cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo.
15.2 Il Comitato Tecnico Scientifico svolge la funzione di ricerca e formulazione di proposte nelle materie di competenza dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati in ambito agricolo, ambientale, edilizio, catastale e agro-alimentare.-
16.1 La Fondazione redige il bilancio di esercizio e tiene le scritture contabili ed i libri sociali. Tiene altresi il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo all’Organo di Concrollo, sono tenuti a cura del Segretario.—
16.2 La Fondazione tiene, inoltre, ogni altro libro o registro necessario od utile per il migliore svolgimento e controllo della propria attività.-
17.1 Gli esercizi della Fondazione iniziano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.—
17.2 Il primo esercizio decorre dalla data dell’atto costitutivo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.—
17.3 Il Consiglio Direttivo provvede:
a) ad approvare e trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, all’Organo di Controllo il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario successivo, accompagnato dal programma delle attività da svolgere nell’esercizio medesimo;
b) ad approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta.—
17.4 Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi di legge unitamente alle osservazioni dell’Organo di Controllo.—
18.1 Oltre ai casi di cui all’art. 27 del c.c., l’estinzione può essere deliberata all’unanimità dai componenti del Consiglio Direttivo, con il consenso degli Enti Fondatori, nel caso in cui il patrimonio diventi insufficiente per il perseguimento degli scopi statutari.—
18.2 In caso di scioglimento e liquidazione della Fondazione, qualunque ne sia il motivo o la causa, il patrimonio netto che residua dopo aver soddisfatto i creditori ed ogni altro avente diritto, verrà devoluto, in parti uguali, agli Enti Fondatori.-
19.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione ed esecuzione, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Roma al quale spetterà altresì la nomina del Presidente del Collegio.-
19.2 Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio.—
20.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia.